Sindacato della Polizia di Stato Maggiormente Rappresentativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Palazzo Chigi

STATUTO

Statuto della CONSAP Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia
Statuto della CONSAP
Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia

Aggiornato nel corso della riunione del 3° Congresso Nazionale svoltosi a Tivoli (RM) il 19, 20 e 21 marzo 2012.

CAPO I
Autonomia della Confederazione Sindacale Autonoma Polizia
(CONSAP)

Art. 1
Indipendenza della CONSAP

La CONSAP esercita la propria attività nell’assoluta indipendenza e autonomia senza alcun fine di lucro. Ai suoi rappresentanti è fatto divieto di qualsiasi commistione di cariche statutarie e politiche, sin dall’accettazione della candidatura.

Art. 2
Adesioni

La CONSAP può aderire ad eventuali federazioni di sindacati, promuovere la costituzione di associazioni culturali purché questo rispecchi le condizioni di autonomia.
La CONSAP persegue l’obiettivo di realizzare migliori condizioni di vita e di lavoro per il personale associato, anche attraverso la costituzione di cooperative edilizie, per agevolare l’acquisto della prima abitazione in assenza di una specifica politica alloggiativa dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Art. 3
Libertà di opinione

La CONSAP è apolitica, apartitica ed intercategoriale. Nessun aderente alla CONSAP può essere discriminato a causa delle idee che manifesta nel rispetto delle leggi dello Stato.

Art. 4
Istanze politico-sociali
La CONSAP può ed intende promuovere dialoghi e confronti con le componenti politiche e sociali che agiscono nel rispetto dei principi costituzionali.

Art. 5
Tutela dell’esercizio dell’attività sindacale

Ogni aderente che sia perseguito disciplinarmente, amministrativamente o penalmente a causa della sua azione sindacale conserva tutti i diritti all’interno della CONSAP.

CAPO II
Costituzione e scopi

Art. 6
Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita tra il personale in servizio e quiescenza della Polizia di Stato, la Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia con sede in Roma.

Art. 7
Equanimità di interessi tra le categorie

Gli interessi sindacali di tutte le categorie del personale sono indivisibili.
Essi sono rappresentati unitamente dagli eletti senza distinzione di ruolo, di qualifica e di funzione. Negli organigrammi centrali e periferici deve essere garantita la rappresentanza di genere.

Art. 8
Finalità del sindacato

Gli scopi della CONSAP sono i seguenti:
1. Tutelare davanti a tutte le istanze pubbliche e private, gli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, morali e materiali degli iscritti;
2. Curare i rapporti e rinsaldare le linee di solidarietà ed amicizia tra il personale dell’Amministrazione, sulla base di una reale equità retributiva;
3. Migliorare le capacità professionali e culturali degli iscritti;
4. Rappresentare gli interessi del personale in tutti gli organismi in cui è prevista o richiesta una rappresentanza di categoria;
5. Promuovere tutte le iniziative ritenute idonee per la piena attuazione della legge di riforma;
6. La Segreteria Generale deve tutelare le istanze professionali di tutti i ruoli e le categorie del personale della Polizia di Stato.
CAPO III
Organizzazione centrale e periferica della CONSAP

Art. 9
Organizzazione centrale e periferica della CONSAP

L’organizzazione centrale e periferica della Consap, ai sensi della Legge 121/81 novellata dalla Legge 125/2013 potrà essere formata, diretta e rappresentata da personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza.

Art. 10
Funzioni degli Organi periferici

LA SEZIONE LOCALE costituisce la struttura di base del sindacato. Il Segretario Locale ha il compito di vigilare, nell’ambito di competenza della Sezione, sull’osservanza delle disposizioni Statutarie, di svolgere tutte le attività di pubblicazione e di divulgazione del Sindacato, di curare il tesseramento, di convocare assemblee del personale, previa intesa con la Segreteria Provinciale almeno una volta ogni tre mesi. E’ coadiuvato da un massimo di due vice Segretari nelle sue attività, di cui uno con funzioni vicarie che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.
Il CONSIGLIO PROVINCIALE coordina e controlla le attività di tutte le Sezioni Locali comprese nell’ambito provinciale, definendo gli indirizzi di massima sulla base delle direttive del Congresso Provinciale e delle direttive nazionali. Cura lo sviluppo ed il potenziamento del Sindacato nella provincia, esamina ed approva lo schema di relazione sulle attività proposto dalla Segreteria Provinciale. Approva, entro il 30 aprile d’ogni anno il rendiconto consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo presentati dalla Segreteria Provinciale. Si riunisce su convocazione della Segreteria Provinciale almeno una volta ogni tre mesi.
LA SEGRETERIA PROVINCIALE provvede all’attuazione delle delibere del Consiglio Provinciale e delle direttive della Segreteria Generale. Essa, inoltre tiene i rapporti con gli organi periferici dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, per portare a soluzione i problemi del personale. Realizza, avvalendosi della collaborazione degli organismi locali, le finalità del presente Statuto. Gestisce i contributi assegnati al sindacato provinciale, avendo cura di dotare le strutture locali dei materiali occorrenti per la realizzazione delle finalità della CONSAP. Informa il Segretario Generale Regionale e il Segretario Generale Nazionale delle varie situazioni locali. Si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Segretario Generale Provinciale.
IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE è organo di coordinamento dell’attività sindacale in ambito regionale in sintonia con le direttive nazionali. Predispone entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto consuntivo dell’anno precedente per l’approvazione da parte della Segreteria Generale, previo esame del Collegio Nazionali dei Sindaci.

Art. 11
Organizzazione centrale

L’organizzazione centrale della CONSAP è la seguente:
1. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
2. SEGRETERIA NAZIONALE
3. PRESIDENTE;
4. COORDINATORI NAZIONALI
5. ESECUTIVO NAZIONALE;
6. CONSIGLIO NAZIONALE;
7. COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI;
8. COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI;

Art. 12
Funzioni degli organi centrali

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE è eletto dal Congresso Nazionale ed ha la rappresentanza legale e politica del sindacato per il raggiungimento delle finalità statutarie.

LA SEGRETERIA NAZIONALE, è l’organo propulsore di direzione operativa della Consap ed assicura il regolare andamento del Sindacato a tutti i livelli.
Nomina tutte le commissioni e le delegazioni che ritiene utili per questioni relative al buon funzionamento del sindacato nel raggiungimento delle sue finalità.
Nomina i Coordinatori Nazionali ed i Segretari Generali Regionali, approva i relativi rendiconti annuali, emana direttive alle strutture sulle materie di competenza. Assume qualunque decisione interessante l’attività del sindacato.

Il PRESIDENTE è il garante supremo dell’osservanza dello Statuto e del suo regolamento, attende all’attività di rappresentanza del Sindacato; è supremo organo conciliatore del Sindacato, svolgendo la sua mediazione prima dell’intervento degli organi centrali statutari. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica del Sindacato. Partecipa al Congresso Nazionale. Convoca e dirige i lavori del Consiglio Nazionale. Può essere delegato dal Segretario Generale Nazionale per la trattazione di specifiche tematiche di interesse nazionale, nonché per la gestione di rapporti di interesse sindacale , con altre associazioni nazionali ed estere. Vigila ed interviene in ambito parlamentare nelle tematiche attinenti le politiche della sicurezza, nonché in ambiti amministrativi per problematiche di rilevanza generale

COORDINATORI NAZIONALI sono nominati dalla Segreteria Nazionale per coordinare e sviluppare l’attività sindacale su specifiche tematiche ovvero tra diverse aree territoriali in conformità delle direttive ricevute.

L’ESECUTIVO NAZIONALE è organo direttivo dell’organizzazione sindacale ed è composto da 15 membri. Ne fa parte di diritto la Segreteria Nazionale ed è convocato dal Segretario Generale Nazionale. Approva di norma entro il 30 aprile di ogni anno il programma finanziario di spesa ed il rendiconto consuntivo annuale.
Verifica sulla realizzazione effettiva delle deliberazioni del Congresso e del Consiglio Nazionale. Elabora le piattaforme contrattuali, nomina rappresentanti negli organismi ministeriali e commissioni interne per la predisposizione di bozze e documenti in materia di accordo nazionale quadro, disciplina, aggiornamento professionale, sedi disagiate, mobilità, equipaggiamento ed armamento ed alloggi del personale. Delibera in materia di affiliazioni e recessi associativi e federativi.

Il CONSIGLIO NAZIONALE è il massimo organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l’altro ed ha i seguenti compiti:
1.Elegge il Presidente.
2. Elegge su proposta del Segretario Generale Nazionale, i componenti la Segreteria Nazionale.
3. Elegge su proposta del Segretario Generale Nazionale, i componenti dell’Esecutivo Nazionale,
4. Definisce gli indirizzi di massima sull’attività sindacale ed organizzativa della CONSAP sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale;
5. Il Consiglio Nazionale, in relazione all’attuale consistenza associativa, è formato da almeno 50 consiglieri eletti dal congresso.

Art. 13
Lavori del Consiglio Nazionale

Il Presidente del Consiglio Nazionale, dopo aver constatato la presenza del numero legale per deliberare, nomina il segretario verbalizzante e pone in discussione i vari argomenti posti all’ordine del giorno, dando la parola per primo a colui che ha proposto l’argomento. Prima di iniziare la discussione, registra le richieste d’intervento in ordine cronologico. Gli interventi non possono durare di norma più di 15 minuti, l’assemblea a maggioranza semplice (50+1) dei presenti può modificare la durata d’ogni singolo intervento.
Il Segretario verbalizzante deve trascrivere su apposito registro la sintesi d’ogni intervento ed eventuali note a verbale. Il Presidente ha facoltà di ammonire il componente dell’organo statutario non rispettoso delle norme statutarie, dei principi generali del diritto, facendone menzione nel verbale. In caso di reiterate ammonizioni, il Consigliere è espulso dall’aula. Inoltre, può sospendere la seduta per un periodo limitato di tempo, massimo un’ora, ogni qualvolta lo ritiene utile alla discussione.

Art. 14
Convocazioni

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente per deliberare su argomenti di grande interesse per il sindacato.

Art. 15
Durata delle cariche

Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal suo Regolamento di esecuzione hanno durata rispettivamente tra un congresso e l’altro, fatte salve le previsioni degli articoli 21 e 22 dello Statuto ed eventuali decadenze previste dal presente Statuto e Regolamento. Il trasferimento è causa di decadenza della carica sindacale, ad eccezione di quelle nazionali e di quelli effettuati nell’ambito della giurisdizione del proprio congresso.

CAPO IV
Funzioni e composizione di Congressi e Collegi sindacali

Art. 16
Congressi locali e provinciali
IL CONGRESSO LOCALE è costituito dall’assemblea degli iscritti. Elegge il Segretario e un massimo di due Vice Segretari ed i delegati al Congresso Provinciale.
IL CONGRESSO PROVINCIALE è costituito dai Segretari Locali e dai delegati al Congresso Provinciale nelle province che comprendono almeno due Sezioni Locali.
Provvede ad eleggere la Segreteria Provinciale, il Consiglio Provinciale, il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori. Si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in concomitanza della celebrazione del Congresso Nazionale. La convocazione straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei due terzi, da un terzo degli iscritti o dall’Esecutivo Nazionale. Esso fissa le direttive generali dell’attività del Consiglio Provinciale. Nelle province comprendenti una sola Sezione Locale, il congresso locale ha funzioni di Congresso Provinciale.

Art. 17
Il Congresso Nazionale

IL CONGRESSO NAZIONALE elegge il Segretario Generale Nazionale, fissa l’indirizzo e le linee di politica sindacale della CONSAP e degli organismi da essa dipendenti. Si pronuncia sulle relazioni sindacali, organizzative e finanziarie, delibera sulla misura delle quote associative e sulle modifiche allo Statuto proposte dalla Segreteria Nazionale. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle relative alla modifica dello Statuto o allo scioglimento del sindacato per le quali necessita la maggioranza dei due terzi. Si riunisce di norma una volta ogni quattro anni. Può essere convocato in via straordinaria per deliberazione dei due terzi del Consiglio Nazionale. Il Congresso Nazionale è formato dai delegati nazionali eletti, in ragione di uno ogni cento (100) iscritti, dai componenti la Segreteria Nazionale ed dai Segretari Provinciali Generali.

Art. 18
Probiviri Regionali

Il Collegio dei probiviri regionali ha funzioni di garanzia statutaria e di giurisdizione interna del sindacato locale, provinciale e regionale con il compito di dirimere le controversie tra gli organi di questi ultimi e gli iscritti. Ha sede nel capoluogo di regione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I l Presidente è eletto dai componenti effettivi del Collegio.
I ricorsi al Collegio devono essere prodotti entro venti giorni dall’evento in contestazione e devono essere definiti entro il termine di un mese dalla presentazione. Il ricorso di seconda istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri deve essere presentato entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della pronuncia del Collegio dei Probiviri Regionali.

Art. 19
Probiviri Nazionali

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo di giustizia statutaria e di giurisdizione interna di secondo grado. Ha il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti ed i vari organi del sindacato e tra tutte le organizzazioni verticali ed orizzontali di tutte le istanze sindacali. Ha sede in Roma ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Presidente è eletto dal Collegio. I ricorsi al Collegio devono essere presentati entro il termine perentorio di un mese dalla pronuncia dei Probiviri Regionali e devono essere definiti entro il termine di tre mesi dalla presentazione. Le pronunce del collegio arbitrale nazionale sono immediatamente esecutive, devono essere motivate e possono essere annullate soltanto dal Consiglio Nazionale.

Art. 20
I Collegi Sindacali

Gli organi periferici o centrali della CONSAP a cui è attribuita la gestione di un fondo Devono nominare un collegio dei sindaci con il compito di controllare l’amministrazione, verificare le entrate, la regolarità delle spese; di richiedere agli organi competenti del sindacato i rendiconti di spesa preventivi ed i consuntivi corredati da una relazione conclusiva.

CAPO V
Designazione, Sanzione e incompatibilità

Art. 21
Designazione di rappresentanti sindacali in enti
La Segreteria Nazionale in ambito nazionale e le Segreterie Provinciali nelle rispettive giurisdizioni, sono competenti a designare i rappresentanti della CONSAP in enti ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale nel rispetto delle seguenti esigenze:
1- massima funzionalità;
2– più alto grado di rappresentatività o competenza;
3– piena autonomia del sindacato.
I designati relazionano all’organo designante sull’attività svolta, dal quale ricevono le relative istruzioni e segnalano tempestivamente i problemi che possono interessare il Sindacato.

Art. 22
Sanzioni organiche
Qualora sia accertata la grave e persistente inefficienza di una Segreteria Locale, Provinciale o del Segretario Generale Regionale, la Segreteria Nazionale può adottare le seguenti sanzioni:
1. richiamo scritto;
2. sospensione dalla qualità d’iscritto e dalla carica rivestita;
3. scioglimento degli organi direttivi e gestione commissariale. La gestione commissariale non può superare i 6 mesi entro i quali dovrà essere indetto il relativo Congresso.

Art. 23
Sanzioni individuali
Le assenze dalle riunioni della Segreteria Nazionale, dell’Esecutivo Nazionale, del Dipartimento Nazionale o dal Consiglio Nazionale devono essere giustificate. Dopo tre Assenze consecutive non giustificate, l’assente decade dalla carica rivestita in seno all’organismo nazionale. La nomina dell’eventuale sostituto sarà effettuata alla prima riunione dell’organo pertinente.
La stessa norma si applica per le assenze dei componenti i consigli e le segreterie provinciali e locali.
L’appartenenza dei singoli iscritti al Sindacato ed alle cariche rivestite al suo interno, cessa automaticamente per la soluzione del rapporto di impiego con l’Amministrazione della Polizia di Stato.
L’appartenenza dei singoli iscritti al Sindacato cessa per provvedimento degli organi direttivi delle sezioni sindacali:
a – per appartenenza ad organi statutari di altre OO.SS., previa diffida scritta;
b – per espulsione qualora l’attività del singolo si sia dimostrata di nocumento ai principi morali o alla indipendenza politica del sindacato o abbia violato reiteratamente e gravemente le norme statutarie.
Per violazione delle norme statutarie può essere inflitto un richiamo scritto o la sospensione, fino a sei mesi dalla facoltà di iscritto. L’attività sindacale dei dirigenti in costanza di giudizio è sospesa fino alla pronuncia definitiva

CAPO VI
Contribuzioni ed amministrazione

Art. 24
Contributi e quote

La quota associativa di associazione del personale in servizio e in quiescenza e le percentuali spettanti alle strutture sono stabilite dal congresso. Tra un congresso e l’altro, per comprovate esigenze, la ripartizione dei fondi tra i vari organismi è demandata all’Esecutivo Nazionale.

Art. 25
Gestione amministrativa
Gli organismi orizzontali e verticali della CONSAP nonché le persone che li compongono, gestendo i rispettivi fondi, sono responsabili personalmente e patrimonialmente delle obbligazioni assunte nell’espletamento degli incarichi.. La Segreteria Nazionale può disporre controlli o interventi finanziari senza assunzione di responsabilità ed ha la facoltà di rivalersi direttamente sui dirigenti centrali e periferici per i danni arrecati all’organizzazione.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o distribuzione non vengano imposti dalla legge;
2. In caso di scioglimento del Sindacato, a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del sindacato stesso, ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
3. il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile né restituibile.

CAPO VII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 26
Solidarietà

La Consap tutela i dirigenti sindacali che per ragioni attinenti all’espletamento del mandato dovessero trovarsi in obiettive difficoltà economiche.

Art. 27
Partecipazione di base
Le strutture della Consap devono a tutti i livelli, diffondere la partecipazione della base ai relativi problemi della contrattazione collettiva.

Art. 28
Organi di stampa

La Consap promuove la realizzazione e la diffusione di un organo ufficiale di stampa nazionale denominato “Consap Magazine”. La Segreteria Nazionale può affidare la ricerca di sponsorizzazioni per la rivista ufficiale e per il sito web a società specializzate.
Le strutture periferiche possono realizzare, previa intesa con la Segreteria Nazionale, periodici d’informazione sindacale.
La Segreteria Nazionale affida e revoca l’incarico di direttore responsabile e di direttore editoriale della rivista ufficiale.
La linea politica è demandata al Segretario Generale Nazionale.
La Segreteria Nazionale non ha alcuna responsabilità sulle procedure di ricerca e raccolta della pubblicità e degli abbonamenti. In caso di segnalazioni specifiche e circostanziate la Segreteria Nazionale ha l’obbligo di attivare le procedure per la revoca del mandato.

Art. 29
Assunzione e gestione personale di segreteria

E’ facoltà delle strutture sindacali assumere personale esterno, previa delibera autorizzatoria della Segreteria Nazionale, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 30
Modifiche statutarie

Il Consiglio Nazionale può deliberare modifiche al presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto.

Regolamento d’esecuzione

Art. 1
Coloro che intendono iscriversi alla CONSAP devono compilare e sottoscrivere l’apposito modulo predisposto dal sindacato. L’eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato entro 30 giorni dalla richiesta di adesione da parte del Segretario Generale Provinciale. In caso di mancato accoglimento è ammesso ricorso entro 30 gg. al Collegio dei Probiviri Regionali.

Art. 2
Il Congresso Locale è composto da tutti gli iscritti della Sezione in regola con il tesseramento. Esso elegge il Segretario Locale e un massimo di due Vice Segretari Locali ed i delegati al Congresso Provinciale in ragione di uno ogni 10 iscritti.

Art. 3
Il Congresso Provinciale è composto dai componenti la Segreteria Provinciale uscente, dai delegati eletti dai Congressi locali della provincia e dai componenti il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori uscenti, questi ultimi senza diritto di elettorato attivo se non eletti delegati. Elegge la Segreteria Provinciale, il Consiglio Provinciale, il Collegio dei Sindaci Revisori e i delegati al Congresso Nazionale in ragione di uno ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50. Nelle province ove sia presente una sola Sezione Locale, il Congresso Locale svolge funzioni di Congresso Provinciale.

Art. 4
Il Segretario Generale Regionale è designato dalla Segreteria Nazionale sentiti i Segretari Generali Provinciali interessati.
Art. 5
Il Congresso Nazionale è composto dalla Segreteria Nazionale uscente, dai delegati al Congresso Nazionale eletti dai congressi provinciali, dai Segretari Generali Provinciali e dai componenti il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e dei Probiviri uscenti, questi ultimi senza diritto di elettorato attivo se non eletti delegati. Elegge il Segretario Generale Nazionale e il Consiglio Nazionale ed i componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri e dei Sindaci Revisori.

Art. 6
La prima convocazione del Consiglio Nazionale è disposta dal Segretario Generale Nazionale, appena eletto che, seduta stante, farà procedere alle elezioni di competenza. A livello Provinciale spetta ai rispettivi segretari convocare i rispettivi consigli per procedere alle elezioni di pertinenza, nel rispetto delle procedure di cui al comma precedente.

Art. 7
Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale.

Art. 8
Il Presidente Nazionale, appena eletto, chiede al Consiglio Nazionale di procedere, seduta stante, alle elezioni dei componenti della Segreteria Nazionale e dell’Esecutivo Nazionale.

Art. 9
Il Consiglio Provinciale è composto da un minimo di 15 membri ad un massimo di 25. La Segreteria Provinciale è composta da un Segretario Generale Provinciale e da almeno due Segretari Provinciali. La Segreteria Provinciale nella prima riunione nomina ed assegna gli incarichi.

Art. 10
I delegati ai congressi locali, provinciali e nazionale possono assumere incarichi sindacali.

Art. 11
I congressi locali, provinciali e nazionale sono considerati validi quando ha preso parte alle operazioni di voto la metà più uno dei componenti con diritto di voto.
Deliberazione celebrazione dei congressi:
1) La celebrazione del congresso nazionale dovrà essere deliberata dalla Segreteria Nazionale almeno con un mese d’anticipo dalla data di scadenza del quadriennio;
2) La celebrazione del congresso provinciale dovrà essere deliberata dal rispettivo consiglio almeno un mese d’anticipo dalla data di scadenza del quadriennio;
3) La celebrazione dei congressi locali dovrà essere deliberata dalla segreteria provinciale almeno dieci giorni prima della data prevista.
4) Ai rispettivi congressi vi partecipano di diritto le Segreterie locali, provinciali e nazionale uscenti.

Art. 12
Il Segretario Generale Regionale è coadiuvato da uno o due Segretari Regionali ed espleta la sua attività d’intesa con la Segreteria Nazionale, predispone rendiconti annuali della gestione amministrativa. Garantisce il coordinamento delle attività delle segreterie provinciali. Organizza corsi di formazione quadri.

Art. 13
Il Consiglio Nazionale è formato da almeno cinquanta (50) componenti, eletti dal Congresso Nazionale.

Art. 14
I Congressi a tutti i livelli devono nominare ad ogni convocazione un Presidente, quale coordinatore e moderatore ed il Segretario verbalizzante. I verbali dei lavori devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante ed inviati, entro cinque giorni, alla Segreteria sovra ordinata che li trasmetterà alla Segreteria Nazionale.

Art. 15
Le votazioni, a qualsiasi livello, possono avvenire per acclamazione, per alzata di mano, per appello nominale a richiesta di un terzo dei presenti e a scrutinio segreto a richiesta della metà dei presenti. Qualora alle votazioni sono sottoposte liste di candidati, gli appartenenti ad una lista non potranno essere candidati in nessun’altra lista.

Art. 16
Tutte le decisioni inerenti le attività delle Sezioni Locali e delle Sezioni Provinciali sono Prese dai rispettivi Segretari Generali Provinciali, sentiti i Segretari Provinciali. La rappresentanza legale delle sezioni locali, delle Sezioni provinciali è affidata al Segretario Generale Provinciale.

Art. 17
La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale Nazionale, da un Segretario Nazionale Vicario e dai Segretari Nazionali. La Segreteria Nazionale si riunisce di norma almeno una volta ogni tre mesi.
Nomina su proposta del Segretario Generale Nazionale, un consulente esterno per la gestione della contabilità del sindacato.

Art. 18
L’Esecutivo Nazionale si riunisce su convocazione della Segreteria Nazionale.

Art. 19
Il Segretario Generale Nazionale è il rappresentante legale e politico del sindacato nella sua totalità. In assenza è sostituito dal Segretario Nazionale Vicario.

Art. 20
Il Segretario Generale Nazionale, nella prima riunione, attribuisce ai componenti della Segreteria Nazionale i vari incarichi organizzativi. Delle determinazioni assunte, ne dà notizia a tutte le strutture territoriali.

Art. 21
Nel caso in cui occorra procedere nell’interesse del sindacato, ad una spesa urgente non prevista dal preventivo di spesa approvato dall’Esecutivo Nazionale, il Segretario Generale Nazionale potrà disporre la spesa. La spesa dovrà essere ratificata alla successiva riunione.

Art. 22
Il Collegio dei Probiviri Regionale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Il Presidente è eletto dai membri titolari.

Art. 23
Il Collegio dei Probiviri Nazionale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che sono eletti dal Congresso Nazionale. Il Presidente è eletto dai membri titolari.

Art. 24
I Collegi dei Sindaci a tutti i livelli, oltre ai compiti previsti dallo Statuto, adempiono alle loro funzioni a norma degli artt. 2397 e seg. del c.c. per quanto applicabili. Ogni Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente è eletto dai componenti effettivi.

Art. 25
Le Segreterie Provinciali dovranno tenere aggiornati i seguenti documenti:
1. Schede degli iscritti;
2. Registro delle entrate e delle uscite e relativa documentazione contabile;
3. Registro dei verbali dei Congressi, dei Consigli e delle riunioni di Segreteria;
4. Registro di protocollo della posta in arrivo ed in partenza;
5. La documentazione dei verbali e delle verifiche dei sindaci revisori.
Tutte le segreterie che gestiscono dei fondi, sono tenute ad inviare annualmente alla Segreteria Nazionale il resoconto delle entrate e delle uscite riferite alla gestione amministrativo-contabile.
La Segreteria Nazionale dovrà tenere aggiornati sotto la propria responsabilità i seguenti documenti:
1. Schede degli iscritti;
2. Registro delle entrate e delle uscite;
3. Registro dei verbali del congresso, del Consiglio Nazionale dell’Esecutivo Nazionale;
4. Registro delle ispezioni,;
5. Raccolta delle delibere dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci;
6. Registro dei rendiconti annuali;
7. Documentazione relativa alle sezioni periferiche;
8. Documentazione relativa alla vita interna del sindacato.

Art. 26
Se, per qualsiasi motivo, si verifica una vacanza tra i membri eletti, la carica verrà ricoperta da colui che sarà eletto alla prima riunione dell’organismo competente alla nomina. Per le nomine congressuali, esse verranno effettuate dal Consiglio competente con la maggioranza del (50+1) degli aventi diritto al voto.

Art. 27
Possono essere votati soltanto argomenti posti all’ordine del giorno, salvo unanime determinazione a procedere diversamente. Mozioni d’ordine o fatti personali saranno inseriti al termine dei lavori. Ogni decisione assunta in violazione a quanto stabilito dal comma precedente, può essere annullata dal Collegio Nazionale dei Probiviri, su formale richiesta del dissenziente. La richiesta d’annullamento dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio di giorni quindici (15) dall’avvenuta conoscenza dell’evento. 
Trascorso il termine indicato la delibera non può essere più annullata ed è pienamente efficace.
Stessa procedura si attua per decisioni assunte a livello locale, provinciale e l’organo preposto all’annullamento di eventuali delibere è il Collegio Regionale dei Probiviri.

Art. 28Vengono proclamati Segretari Locali e Vice Segretari Locali, Segretari Generali Provinciali e Segretari Provinciali, in caso di presentazione di più liste, i candidati che riportano il maggior numero di voti. Stessa procedura si applica per le elezioni dei componenti il Consiglio Nazionale, la Segreteria Nazionale, l’Esecutivo Nazionale, il Dipartimento Nazionale, di Presidente e di componente il Collegio dei Sindaci Revisori e dei Probiviri a qualsiasi livello. In caso di parità, sarà proclamato eletto il più anziano.

Art. 29
Tutte le cariche statutarie sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese.

Art. 30
Per quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento d’esecuzione, si applicano per quanto compatibile, le norme del codice civile artt. 1136 e seguenti e 2366 e seguenti.

Art. 31
In caso di norme confliggenti, quella statutaria prevale su quella del regolamento.

Art. 32
Tutti i rappresentanti della Consap assumono la denominazione di dirigenti sindacali.