Statuto della CONSAP Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia |
Aggiornato nel corso della riunione del 3° Congresso
Nazionale svoltosi a Tivoli (RM) il 19, 20 e 21 marzo 2012.
CAPO I
Autonomia della Confederazione Sindacale Autonoma
Polizia
(CONSAP)
Art. 1
Indipendenza della CONSAP
La CONSAP esercita la propria attività nell’assoluta
indipendenza e autonomia senza alcun fine di lucro. Ai suoi rappresentanti è
fatto divieto di qualsiasi commistione di cariche statutarie e politiche, sin
dall’accettazione della candidatura.
Art. 2
Adesioni
La CONSAP può aderire ad eventuali federazioni di
sindacati, promuovere la costituzione di associazioni culturali purché questo
rispecchi le condizioni di autonomia.
La CONSAP persegue l’obiettivo di realizzare
migliori condizioni di vita e di lavoro per il personale associato, anche
attraverso la costituzione di cooperative edilizie, per agevolare l’acquisto
della prima abitazione in assenza di una specifica politica alloggiativa
dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
Art. 3
Libertà di opinione
La CONSAP è apolitica, apartitica ed
intercategoriale. Nessun aderente alla CONSAP può essere discriminato a causa
delle idee che manifesta nel rispetto delle leggi dello Stato.
Art. 4
Istanze politico-sociali
La CONSAP può ed intende promuovere dialoghi e
confronti con le componenti politiche e sociali che agiscono nel rispetto dei
principi costituzionali.
Art. 5
Tutela dell’esercizio dell’attività sindacale
Ogni aderente che sia perseguito disciplinarmente,
amministrativamente o penalmente a causa della sua azione sindacale conserva
tutti i diritti all’interno della CONSAP.
CAPO II
Costituzione e scopi
Art. 6
Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita tra il personale in servizio e
quiescenza della Polizia di Stato, la Confederazione Sindacale Autonoma di
Polizia con sede in Roma.
Art. 7
Equanimità di interessi tra le categorie
Gli interessi sindacali di tutte le categorie del
personale sono indivisibili.
Essi sono rappresentati unitamente dagli eletti
senza distinzione di ruolo, di qualifica e di funzione. Negli organigrammi
centrali e periferici deve essere garantita la rappresentanza di genere.
Art. 8
Finalità del sindacato
Gli scopi della CONSAP sono i seguenti:
1. Tutelare davanti a tutte le istanze pubbliche e
private, gli interessi economici, normativi, giuridici, professionali,
previdenziali, assistenziali, morali e materiali degli iscritti;
2. Curare i rapporti e rinsaldare le linee di
solidarietà ed amicizia tra il personale dell’Amministrazione, sulla base di
una reale equità retributiva;
3. Migliorare le capacità professionali e culturali
degli iscritti;
4. Rappresentare gli interessi del personale in
tutti gli organismi in cui è prevista o richiesta una rappresentanza di
categoria;
5. Promuovere tutte le iniziative ritenute idonee
per la piena attuazione della legge di riforma;
6. La Segreteria Generale deve tutelare le istanze
professionali di tutti i ruoli e le categorie del personale della Polizia di
Stato.
CAPO III
Organizzazione centrale e periferica della CONSAP
Art. 9
Organizzazione centrale e periferica della CONSAP
L’organizzazione centrale e periferica della Consap,
ai sensi della Legge 121/81 novellata dalla Legge 125/2013 potrà essere
formata, diretta e rappresentata da personale della Polizia di Stato in
servizio e in quiescenza.
Art. 10
Funzioni degli Organi periferici
LA SEZIONE LOCALE costituisce la struttura di base
del sindacato. Il Segretario Locale ha il compito di vigilare, nell’ambito di
competenza della Sezione, sull’osservanza delle disposizioni Statutarie, di
svolgere tutte le attività di pubblicazione e di divulgazione del Sindacato, di
curare il tesseramento, di convocare assemblee del personale, previa intesa con
la Segreteria Provinciale almeno una volta ogni tre mesi. E’ coadiuvato da un
massimo di due vice Segretari nelle sue attività, di cui uno con funzioni
vicarie che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.
Il CONSIGLIO PROVINCIALE coordina e controlla le
attività di tutte le Sezioni Locali comprese nell’ambito provinciale, definendo
gli indirizzi di massima sulla base delle direttive del Congresso Provinciale e
delle direttive nazionali. Cura lo sviluppo ed il potenziamento del Sindacato
nella provincia, esamina ed approva lo schema di relazione sulle attività
proposto dalla Segreteria Provinciale. Approva, entro il 30 aprile d’ogni anno
il rendiconto consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo
presentati dalla Segreteria Provinciale. Si riunisce su convocazione della
Segreteria Provinciale almeno una volta ogni tre mesi.
LA SEGRETERIA PROVINCIALE provvede all’attuazione
delle delibere del Consiglio Provinciale e delle direttive della Segreteria
Generale. Essa, inoltre tiene i rapporti con gli organi periferici
dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, per portare a soluzione i
problemi del personale. Realizza, avvalendosi della collaborazione degli
organismi locali, le finalità del presente Statuto. Gestisce i contributi
assegnati al sindacato provinciale, avendo cura di dotare le strutture locali
dei materiali occorrenti per la realizzazione delle finalità della CONSAP.
Informa il Segretario Generale Regionale e il Segretario Generale Nazionale
delle varie situazioni locali. Si riunisce almeno una volta al mese, su
convocazione del Segretario Generale Provinciale.
IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE è organo di
coordinamento dell’attività sindacale in ambito regionale in sintonia con le
direttive nazionali. Predispone entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto
consuntivo dell’anno precedente per l’approvazione da parte della Segreteria
Generale, previo esame del Collegio Nazionali dei Sindaci.
Art. 11
Organizzazione centrale
L’organizzazione centrale della CONSAP è la
seguente:
1. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
2. SEGRETERIA NAZIONALE
3. PRESIDENTE;
4. COORDINATORI NAZIONALI
5. ESECUTIVO NAZIONALE;
6. CONSIGLIO NAZIONALE;
7. COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI;
8. COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI;
Art. 12
Funzioni degli organi centrali
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE è eletto dal
Congresso Nazionale ed ha la rappresentanza legale e politica del sindacato per
il raggiungimento delle finalità statutarie.
LA SEGRETERIA NAZIONALE, è l’organo propulsore di
direzione operativa della Consap ed assicura il regolare andamento del
Sindacato a tutti i livelli.
Nomina tutte le commissioni e le delegazioni che
ritiene utili per questioni relative al buon funzionamento del sindacato nel
raggiungimento delle sue finalità.
Nomina i Coordinatori Nazionali ed i Segretari
Generali Regionali, approva i relativi rendiconti annuali, emana direttive alle
strutture sulle materie di competenza. Assume qualunque decisione interessante
l’attività del sindacato.
Il PRESIDENTE è il garante supremo dell’osservanza
dello Statuto e del suo regolamento, attende all’attività di rappresentanza del
Sindacato; è supremo organo conciliatore del Sindacato, svolgendo la sua
mediazione prima dell’intervento degli organi centrali statutari. La carica di
Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica del Sindacato. Partecipa
al Congresso Nazionale. Convoca e dirige i lavori del Consiglio Nazionale. Può
essere delegato dal Segretario Generale Nazionale per la trattazione di
specifiche tematiche di interesse nazionale, nonché per la gestione di rapporti
di interesse sindacale , con altre associazioni nazionali ed estere. Vigila ed
interviene in ambito parlamentare nelle tematiche attinenti le politiche della
sicurezza, nonché in ambiti amministrativi per problematiche di rilevanza
generale
COORDINATORI NAZIONALI sono nominati dalla
Segreteria Nazionale per coordinare e sviluppare l’attività sindacale su
specifiche tematiche ovvero tra diverse aree territoriali in conformità delle
direttive ricevute.
L’ESECUTIVO NAZIONALE è organo direttivo
dell’organizzazione sindacale ed è composto da 15 membri. Ne fa parte di diritto
la Segreteria Nazionale ed è convocato dal Segretario Generale Nazionale.
Approva di norma entro il 30 aprile di ogni anno il programma finanziario di
spesa ed il rendiconto consuntivo annuale.
Verifica sulla realizzazione effettiva delle
deliberazioni del Congresso e del Consiglio Nazionale. Elabora le piattaforme
contrattuali, nomina rappresentanti negli organismi ministeriali e commissioni
interne per la predisposizione di bozze e documenti in materia di accordo
nazionale quadro, disciplina, aggiornamento professionale, sedi disagiate,
mobilità, equipaggiamento ed armamento ed alloggi del personale. Delibera in
materia di affiliazioni e recessi associativi e federativi.
Il CONSIGLIO NAZIONALE è il massimo organo
deliberante tra un Congresso Nazionale e l’altro ed ha i seguenti compiti:
1.Elegge il Presidente.
2. Elegge su proposta del Segretario Generale
Nazionale, i componenti la Segreteria Nazionale.
3. Elegge su proposta del Segretario Generale
Nazionale, i componenti dell’Esecutivo Nazionale,
4. Definisce gli indirizzi di massima sull’attività
sindacale ed organizzativa della CONSAP sulla base delle deliberazioni del
Congresso Nazionale;
5. Il Consiglio Nazionale, in relazione all’attuale
consistenza associativa, è formato da almeno 50 consiglieri eletti dal
congresso.
Art. 13
Lavori del Consiglio Nazionale
Il Presidente del Consiglio Nazionale, dopo aver
constatato la presenza del numero legale per deliberare, nomina il segretario
verbalizzante e pone in discussione i vari argomenti posti all’ordine del
giorno, dando la parola per primo a colui che ha proposto l’argomento. Prima di
iniziare la discussione, registra le richieste d’intervento in ordine cronologico.
Gli interventi non possono durare di norma più di 15 minuti, l’assemblea a
maggioranza semplice (50+1) dei presenti può modificare la durata d’ogni
singolo intervento.
Il Segretario verbalizzante deve trascrivere su
apposito registro la sintesi d’ogni intervento ed eventuali note a verbale. Il
Presidente ha facoltà di ammonire il componente dell’organo statutario non
rispettoso delle norme statutarie, dei principi generali del diritto, facendone
menzione nel verbale. In caso di reiterate ammonizioni, il Consigliere è
espulso dall’aula. Inoltre, può sospendere la seduta per un periodo limitato di
tempo, massimo un’ora, ogni qualvolta lo ritiene utile alla discussione.
Art. 14
Convocazioni
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente
per deliberare su argomenti di grande interesse per il sindacato.
Art. 15
Durata delle cariche
Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal
suo Regolamento di esecuzione hanno durata rispettivamente tra un congresso e
l’altro, fatte salve le previsioni degli articoli 21 e 22 dello Statuto ed
eventuali decadenze previste dal presente Statuto e Regolamento. Il
trasferimento è causa di decadenza della carica sindacale, ad eccezione di
quelle nazionali e di quelli effettuati nell’ambito della giurisdizione del
proprio congresso.
CAPO IV
Funzioni e composizione di Congressi e Collegi
sindacali
Art. 16
Congressi locali e provinciali
IL CONGRESSO LOCALE è costituito dall’assemblea
degli iscritti. Elegge il Segretario e un massimo di due Vice Segretari ed i
delegati al Congresso Provinciale.
IL CONGRESSO PROVINCIALE è costituito dai Segretari
Locali e dai delegati al Congresso Provinciale nelle province che comprendono
almeno due Sezioni Locali.
Provvede ad eleggere la Segreteria Provinciale, il
Consiglio Provinciale, il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori. Si
riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in concomitanza della celebrazione
del Congresso Nazionale. La convocazione straordinaria può essere richiesta dal
Consiglio Provinciale a maggioranza dei due terzi, da un terzo degli iscritti o
dall’Esecutivo Nazionale. Esso fissa le direttive generali dell’attività del
Consiglio Provinciale. Nelle province comprendenti una sola Sezione Locale, il
congresso locale ha funzioni di Congresso Provinciale.
Art. 17
Il Congresso Nazionale
IL CONGRESSO NAZIONALE elegge il Segretario Generale
Nazionale, fissa l’indirizzo e le linee di politica sindacale della CONSAP e
degli organismi da essa dipendenti. Si pronuncia sulle relazioni sindacali,
organizzative e finanziarie, delibera sulla misura delle quote associative e
sulle modifiche allo Statuto proposte dalla Segreteria Nazionale. Le decisioni
sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle relative alla modifica dello
Statuto o allo scioglimento del sindacato per le quali necessita la maggioranza
dei due terzi. Si riunisce di norma una volta ogni quattro anni. Può essere
convocato in via straordinaria per deliberazione dei due terzi del Consiglio
Nazionale. Il Congresso Nazionale è formato dai delegati nazionali eletti, in
ragione di uno ogni cento (100) iscritti, dai componenti la Segreteria Nazionale
ed dai Segretari Provinciali Generali.
Art. 18
Probiviri Regionali
Il Collegio dei probiviri regionali ha funzioni di
garanzia statutaria e di giurisdizione interna del sindacato locale,
provinciale e regionale con il compito di dirimere le controversie tra gli
organi di questi ultimi e gli iscritti. Ha sede nel capoluogo di regione ed è
composto da tre membri effettivi e due supplenti. I l Presidente è eletto dai
componenti effettivi del Collegio.
I ricorsi al Collegio devono essere prodotti entro
venti giorni dall’evento in contestazione e devono essere definiti entro il
termine di un mese dalla presentazione. Il ricorso di seconda istanza al
Collegio Nazionale dei Probiviri deve essere presentato entro il termine
perentorio di un mese dalla comunicazione della pronuncia del Collegio dei
Probiviri Regionali.
Art. 19
Probiviri Nazionali
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo di
giustizia statutaria e di giurisdizione interna di secondo grado. Ha il compito
di dirimere le controversie tra gli iscritti ed i vari organi del sindacato e
tra tutte le organizzazioni verticali ed orizzontali di tutte le istanze
sindacali. Ha sede in Roma ed è composto da tre membri effettivi e due
supplenti.
Il Presidente è eletto dal Collegio. I ricorsi al
Collegio devono essere presentati entro il termine perentorio di un mese dalla
pronuncia dei Probiviri Regionali e devono essere definiti entro il termine di
tre mesi dalla presentazione. Le pronunce del collegio arbitrale nazionale sono
immediatamente esecutive, devono essere motivate e possono essere annullate
soltanto dal Consiglio Nazionale.
Art. 20
I Collegi Sindacali
Gli organi periferici o centrali della CONSAP a cui
è attribuita la gestione di un fondo Devono nominare un collegio dei sindaci
con il compito di controllare l’amministrazione, verificare le entrate, la
regolarità delle spese; di richiedere agli organi competenti del sindacato i
rendiconti di spesa preventivi ed i consuntivi corredati da una relazione
conclusiva.
CAPO V
Designazione, Sanzione e incompatibilità
Art. 21
Designazione di rappresentanti sindacali in enti
La Segreteria Nazionale in ambito nazionale e le
Segreterie Provinciali nelle rispettive giurisdizioni, sono competenti a designare
i rappresentanti della CONSAP in enti ove è prevista per legge o per
regolamento la rappresentanza sindacale nel rispetto delle seguenti esigenze:
1- massima funzionalità;
2– più alto grado di rappresentatività o competenza;
3– piena autonomia del sindacato.
I designati relazionano all’organo designante
sull’attività svolta, dal quale ricevono le relative istruzioni e segnalano
tempestivamente i problemi che possono interessare il Sindacato.
Art. 22
Sanzioni organiche
Qualora sia accertata la grave e persistente
inefficienza di una Segreteria Locale, Provinciale o del Segretario Generale
Regionale, la Segreteria Nazionale può adottare le seguenti sanzioni:
1. richiamo scritto;
2. sospensione dalla qualità d’iscritto e dalla
carica rivestita;
3. scioglimento degli organi direttivi e gestione
commissariale. La gestione commissariale non può superare i 6 mesi entro i
quali dovrà essere indetto il relativo Congresso.
Art. 23
Sanzioni individuali
Le assenze dalle riunioni della Segreteria
Nazionale, dell’Esecutivo Nazionale, del Dipartimento Nazionale o dal Consiglio
Nazionale devono essere giustificate. Dopo tre Assenze consecutive non
giustificate, l’assente decade dalla carica rivestita in seno all’organismo
nazionale. La nomina dell’eventuale sostituto sarà effettuata alla prima
riunione dell’organo pertinente.
La stessa norma si applica per le assenze dei
componenti i consigli e le segreterie provinciali e locali.
L’appartenenza dei singoli iscritti al Sindacato ed
alle cariche rivestite al suo interno, cessa automaticamente per la soluzione
del rapporto di impiego con l’Amministrazione della Polizia di Stato.
L’appartenenza dei singoli iscritti al Sindacato
cessa per provvedimento degli organi direttivi delle sezioni sindacali:
a – per appartenenza ad organi statutari di altre
OO.SS., previa diffida scritta;
b – per espulsione qualora l’attività del singolo si
sia dimostrata di nocumento ai principi morali o alla indipendenza politica del
sindacato o abbia violato reiteratamente e gravemente le norme statutarie.
Per violazione delle norme statutarie può essere
inflitto un richiamo scritto o la sospensione, fino a sei mesi dalla facoltà di
iscritto. L’attività sindacale dei dirigenti in costanza di giudizio è sospesa
fino alla pronuncia definitiva
CAPO VI
Contribuzioni ed amministrazione
Art. 24
Contributi e quote
La quota associativa di associazione del personale
in servizio e in quiescenza e le percentuali spettanti alle strutture sono
stabilite dal congresso. Tra un congresso e l’altro, per comprovate esigenze,
la ripartizione dei fondi tra i vari organismi è demandata all’Esecutivo
Nazionale.
Art. 25
Gestione amministrativa
Gli organismi orizzontali e verticali della CONSAP
nonché le persone che li compongono, gestendo i rispettivi fondi, sono
responsabili personalmente e patrimonialmente delle obbligazioni assunte
nell’espletamento degli incarichi.. La Segreteria Nazionale può disporre
controlli o interventi finanziari senza assunzione di responsabilità ed ha la
facoltà di rivalersi direttamente sui dirigenti centrali e periferici per i
danni arrecati all’organizzazione.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante
la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o distribuzione non vengano
imposti dalla legge;
2. In caso di scioglimento del Sindacato, a
qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del
sindacato stesso, ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o a fini
di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito
l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190 della legge 23
dicembre 1996 n. 662;
3. il contributo associativo è intrasmissibile ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile né
restituibile.
CAPO VII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 26
Solidarietà
La Consap tutela i dirigenti sindacali che per
ragioni attinenti all’espletamento del mandato dovessero trovarsi in obiettive
difficoltà economiche.
Art. 27
Partecipazione di base
Le strutture della Consap devono a tutti i livelli,
diffondere la partecipazione della base ai relativi problemi della
contrattazione collettiva.
Art. 28
Organi di stampa
La Consap promuove la realizzazione e la diffusione
di un organo ufficiale di stampa nazionale denominato “Consap Magazine”. La
Segreteria Nazionale può affidare la ricerca di sponsorizzazioni per la rivista
ufficiale e per il sito web a società specializzate.
Le strutture periferiche possono realizzare, previa
intesa con la Segreteria Nazionale, periodici d’informazione sindacale.
La Segreteria Nazionale affida e revoca l’incarico
di direttore responsabile e di direttore editoriale della rivista ufficiale.
La linea politica è demandata al Segretario Generale
Nazionale.
La Segreteria Nazionale non ha alcuna responsabilità
sulle procedure di ricerca e raccolta della pubblicità e degli abbonamenti. In
caso di segnalazioni specifiche e circostanziate la Segreteria Nazionale ha
l’obbligo di attivare le procedure per la revoca del mandato.
Art. 29
Assunzione e gestione personale di segreteria
E’ facoltà delle strutture sindacali assumere
personale esterno, previa delibera autorizzatoria della Segreteria Nazionale,
comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Art. 30
Modifiche statutarie
Il Consiglio Nazionale può deliberare modifiche al
presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di
voto.
Regolamento d’esecuzione
Art. 1
Coloro che intendono iscriversi alla CONSAP devono
compilare e sottoscrivere l’apposito modulo predisposto dal sindacato.
L’eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato entro 30 giorni dalla
richiesta di adesione da parte del Segretario Generale Provinciale. In caso di
mancato accoglimento è ammesso ricorso entro 30 gg. al Collegio dei Probiviri
Regionali.
Art. 2
Il Congresso Locale è composto da tutti gli iscritti
della Sezione in regola con il tesseramento. Esso elegge il Segretario Locale e
un massimo di due Vice Segretari Locali ed i delegati al Congresso Provinciale
in ragione di uno ogni 10 iscritti.
Art. 3
Il Congresso Provinciale è composto dai componenti
la Segreteria Provinciale uscente, dai delegati eletti dai Congressi locali
della provincia e dai componenti il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori
uscenti, questi ultimi senza diritto di elettorato attivo se non eletti
delegati. Elegge la Segreteria Provinciale, il Consiglio Provinciale, il
Collegio dei Sindaci Revisori e i delegati al Congresso Nazionale in ragione di
uno ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50. Nelle province ove sia
presente una sola Sezione Locale, il Congresso Locale svolge funzioni di
Congresso Provinciale.
Art. 4
Il Segretario Generale Regionale è designato dalla
Segreteria Nazionale sentiti i Segretari Generali Provinciali interessati.
Art. 5
Il Congresso Nazionale è composto dalla Segreteria
Nazionale uscente, dai delegati al Congresso Nazionale eletti dai congressi
provinciali, dai Segretari Generali Provinciali e dai componenti il Collegio
Nazionale dei Sindaci Revisori e dei Probiviri uscenti, questi ultimi senza
diritto di elettorato attivo se non eletti delegati. Elegge il Segretario
Generale Nazionale e il Consiglio Nazionale ed i componenti il Collegio
Nazionale dei Probiviri e dei Sindaci Revisori.
Art. 6
La prima convocazione del Consiglio Nazionale è
disposta dal Segretario Generale Nazionale, appena eletto che, seduta stante,
farà procedere alle elezioni di competenza. A livello Provinciale spetta ai
rispettivi segretari convocare i rispettivi consigli per procedere alle
elezioni di pertinenza, nel rispetto delle procedure di cui al comma
precedente.
Art. 7
Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio
Nazionale.
Art. 8
Il Presidente Nazionale, appena eletto, chiede al
Consiglio Nazionale di procedere, seduta stante, alle elezioni dei componenti
della Segreteria Nazionale e dell’Esecutivo Nazionale.
Art. 9
Il Consiglio Provinciale è composto da un minimo di
15 membri ad un massimo di 25. La Segreteria Provinciale è composta da un
Segretario Generale Provinciale e da almeno due Segretari Provinciali. La
Segreteria Provinciale nella prima riunione nomina ed assegna gli incarichi.
Art. 10
I delegati ai congressi locali, provinciali e
nazionale possono assumere incarichi sindacali.
Art. 11
I congressi locali, provinciali e nazionale sono
considerati validi quando ha preso parte alle operazioni di voto la metà più
uno dei componenti con diritto di voto.
Deliberazione celebrazione dei congressi:
1) La celebrazione del congresso nazionale dovrà
essere deliberata dalla Segreteria Nazionale almeno con un mese d’anticipo
dalla data di scadenza del quadriennio;
2) La celebrazione del congresso provinciale dovrà
essere deliberata dal rispettivo consiglio almeno un mese d’anticipo dalla data
di scadenza del quadriennio;
3) La celebrazione dei congressi locali dovrà essere
deliberata dalla segreteria provinciale almeno dieci giorni prima della data
prevista.
4) Ai rispettivi congressi vi partecipano di diritto
le Segreterie locali, provinciali e nazionale uscenti.
Art. 12
Il Segretario Generale Regionale è coadiuvato da uno
o due Segretari Regionali ed espleta la sua attività d’intesa con la Segreteria
Nazionale, predispone rendiconti annuali della gestione amministrativa.
Garantisce il coordinamento delle attività delle segreterie provinciali.
Organizza corsi di formazione quadri.
Art. 13
Il Consiglio Nazionale è formato da almeno cinquanta
(50) componenti, eletti dal Congresso Nazionale.
Art. 14
I Congressi a tutti i livelli devono nominare ad
ogni convocazione un Presidente, quale coordinatore e moderatore ed il
Segretario verbalizzante. I verbali dei lavori devono essere firmati dal
Presidente e dal Segretario verbalizzante ed inviati, entro cinque giorni, alla
Segreteria sovra ordinata che li trasmetterà alla Segreteria Nazionale.
Art. 15
Le votazioni, a qualsiasi livello, possono avvenire
per acclamazione, per alzata di mano, per appello nominale a richiesta di un
terzo dei presenti e a scrutinio segreto a richiesta della metà dei presenti.
Qualora alle votazioni sono sottoposte liste di candidati, gli appartenenti ad
una lista non potranno essere candidati in nessun’altra lista.
Art. 16
Tutte le decisioni inerenti le attività delle
Sezioni Locali e delle Sezioni Provinciali sono Prese dai rispettivi Segretari
Generali Provinciali, sentiti i Segretari Provinciali. La rappresentanza legale
delle sezioni locali, delle Sezioni provinciali è affidata al Segretario
Generale Provinciale.
Art. 17
La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario
Generale Nazionale, da un Segretario Nazionale Vicario e dai Segretari
Nazionali. La Segreteria Nazionale si riunisce di norma almeno una volta ogni
tre mesi.
Nomina su proposta del Segretario Generale Nazionale,
un consulente esterno per la gestione della contabilità del sindacato.
Art. 18
L’Esecutivo Nazionale si riunisce su convocazione
della Segreteria Nazionale.
Art. 19
Il Segretario Generale Nazionale è il rappresentante
legale e politico del sindacato nella sua totalità. In assenza è sostituito dal
Segretario Nazionale Vicario.
Art. 20
Il Segretario Generale Nazionale, nella prima
riunione, attribuisce ai componenti della Segreteria Nazionale i vari incarichi
organizzativi. Delle determinazioni assunte, ne dà notizia a tutte le strutture
territoriali.
Art. 21
Nel caso in cui occorra procedere nell’interesse del
sindacato, ad una spesa urgente non prevista dal preventivo di spesa approvato
dall’Esecutivo Nazionale, il Segretario Generale Nazionale potrà disporre la
spesa. La spesa dovrà essere ratificata alla successiva riunione.
Art. 22
Il Collegio dei Probiviri Regionale è composto da
tre membri effettivi e da due supplenti.
Il Presidente è eletto dai membri titolari.
Art. 23
Il Collegio dei Probiviri Nazionale è composto da
tre membri effettivi e da due supplenti che sono eletti dal Congresso
Nazionale. Il Presidente è eletto dai membri titolari.
Art. 24
I Collegi dei Sindaci a tutti i livelli, oltre ai
compiti previsti dallo Statuto, adempiono alle loro funzioni a norma degli
artt. 2397 e seg. del c.c. per quanto applicabili. Ogni Collegio è composto da
tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente è eletto dai componenti
effettivi.
Art. 25
Le Segreterie Provinciali dovranno tenere aggiornati
i seguenti documenti:
1. Schede degli iscritti;
2. Registro delle entrate e delle uscite e relativa
documentazione contabile;
3. Registro dei verbali dei Congressi, dei Consigli
e delle riunioni di Segreteria;
4. Registro di protocollo della posta in arrivo ed
in partenza;
5. La documentazione dei verbali e delle verifiche
dei sindaci revisori.
Tutte le segreterie che gestiscono dei fondi, sono
tenute ad inviare annualmente alla Segreteria Nazionale il resoconto delle entrate
e delle uscite riferite alla gestione amministrativo-contabile.
La Segreteria Nazionale dovrà tenere aggiornati
sotto la propria responsabilità i seguenti documenti:
1. Schede degli iscritti;
2. Registro delle entrate e delle uscite;
3. Registro dei verbali del congresso, del Consiglio
Nazionale dell’Esecutivo Nazionale;
4. Registro delle ispezioni,;
5. Raccolta delle delibere dei Collegi Nazionali dei
Probiviri e dei Sindaci;
6. Registro dei rendiconti annuali;
7. Documentazione relativa alle sezioni periferiche;
8. Documentazione relativa alla vita interna del
sindacato.
Art. 26
Se, per qualsiasi motivo, si verifica una vacanza
tra i membri eletti, la carica verrà ricoperta da colui che sarà eletto alla
prima riunione dell’organismo competente alla nomina. Per le nomine
congressuali, esse verranno effettuate dal Consiglio competente con la
maggioranza del (50+1) degli aventi diritto al voto.
Art. 27
Possono essere votati soltanto argomenti posti
all’ordine del giorno, salvo unanime determinazione a procedere diversamente.
Mozioni d’ordine o fatti personali saranno inseriti al termine dei lavori. Ogni
decisione assunta in violazione a quanto stabilito dal comma precedente, può
essere annullata dal Collegio Nazionale dei Probiviri, su formale richiesta del
dissenziente. La richiesta d’annullamento dovrà essere inoltrata entro il
termine perentorio di giorni quindici (15) dall’avvenuta conoscenza
dell’evento.
Trascorso il termine indicato la delibera non può
essere più annullata ed è pienamente efficace.
Stessa procedura si attua per decisioni assunte a
livello locale, provinciale e l’organo preposto all’annullamento di eventuali
delibere è il Collegio Regionale dei Probiviri.
Art. 28Vengono proclamati Segretari Locali e Vice Segretari
Locali, Segretari Generali Provinciali e Segretari Provinciali, in caso di
presentazione di più liste, i candidati che riportano il maggior numero di
voti. Stessa procedura si applica per le elezioni dei componenti il Consiglio
Nazionale, la Segreteria Nazionale, l’Esecutivo Nazionale, il Dipartimento
Nazionale, di Presidente e di componente il Collegio dei Sindaci Revisori e dei
Probiviri a qualsiasi livello. In caso di parità, sarà proclamato eletto il più
anziano.
Art. 29
Tutte le cariche statutarie sono a titolo gratuito,
salvo eventuali rimborsi spese.
Art. 30
Per quanto non previsto dallo Statuto e dal presente
Regolamento d’esecuzione, si applicano per quanto compatibile, le norme del
codice civile artt. 1136 e seguenti e 2366 e seguenti.
Art. 31
In caso di norme confliggenti, quella statutaria
prevale su quella del regolamento.
Art. 32
Tutti i rappresentanti della Consap assumono la
denominazione di dirigenti sindacali.