Sindacato della Polizia di Stato Maggiormente Rappresentativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Palazzo Chigi

mercoledì 18 marzo 2020

Le conseguenze penali alle violazioni imposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il parere dell’Avvocato PALAMENGHI dello Sudio Legale DE IURE

AVV VITTORIO PALAMENGHI (LEGALE CONSAP ROMA)
AVV VITTORIO PALAMENGHI
(LEGALE CONVENZIONATO CONSAP ROMA)

Lo Studio Legale DE IURE,
intende chiarire le conseguenze di natura penale derivanti dalla violazione delle prescrizioni imposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine del contenimento del contagio del Coronavirus. In caso di violazione alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche, all’interno del territorio nazionale, è prevista la contestazione del reato di cui all’art. 650 c.p.: tale norma intitolata << Inosservanza dei Provvedimenti dell’Autorità>> prescrive, sempre che il fatto non costituisce un più grave reato, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino ad euro 206. Qualora, però nell’autocertificazione che verrà compilata alla presenza del pubblico ufficiale si dichiari il falso, risulterà integrato anche il delitto di cui all’art. 483 c.p. ( Falsità ideologica commessa dal privato al pubblico ufficiale) che punisce con la pena fino a due anni di reclusione, la falsa attestazione ad un pubblico ufficiale dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Ulteriori reato che può essere contestato ai trasgressori delle norme imposte dal Governo, è la colposa diffusione dell’epidemia, fattispecie prevista e punita da uno a cinque di reclusioneUlteriori contestazioni che possono essere sollevata nei confronti di colui che, non solo viola le limitazioni allo spostamento, ma è anche contagiato dal Covid-19 e volontariamente comporta la diffusione del virus in altre persone sono:
-l’art. 483 del codice penale che punisce con l’ergastolochiunque cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni;
-l’art. 575 c.p. che punisce l’omicidio volontario e stabilisce una pena non inferiore ai ventuno anni di reclusione, in caso di morte del soggetto contagiato;
-l’art. 582 c.p. ( lesione personale) in caso di malattia del soggetto attinto dal morbo. Da questo analisi delle gravi conseguenze in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte dal Governo, si raccomanda a tutti i cittadini di restare in casa, e spostarsi solo quando ci siano comprovate esigenze lavorativesituazioni di necessitàmotivi di salute, ovvero in caso di rientro nel proprio domicilioabitazione o residenza.